Atti giudiziari, valide solo le notificazioni con Poste Italiane

Nel processo tributario, deve ritenersi inammissibile l’atto di appello notificato mediante un servizio di posta privata: la legge affida in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane SPA) la notificazione degli atti giudiziari perché l’incaricato del servizio di posta privata – a differenza del fornitore del servizio universale – non può attestare, con atto di fede privilegiata, l’avvenuta notifica in una certa data del plico raccomandato, con l’ovvia conseguenza che, in tal caso, non sussiste giuridica certezza in ordine alla data in cui è stata effettuata la notifica dell’atto.

È quanto emerge dalla sentenza n. 77/03/15 della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro.

Il caso

Una SRL proponeva ricorso avverso un atto di classamento emesso dall’Agenzia del territorio (oggi Agenzia delle Entrate).

L’adita CTP di Cosenza pronunciava sentenza con cui rigettava il ricorso e condannava la contribuente al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza di prime cure proponeva appello la società per ottenerne la riforma, formulando contestuale istanza di trattazione della controversia in pubblica udienza.

L’Ufficio si costituiva in giudizio per resistere al gravame del quale chiedeva il rigetto in quanto notificato a mezzo posta privata, che è soggetto diverso da Poste Italiane SPA, affidataria del servizio universale.

Ebbene, l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, sollevata dall’Ufficio finanziaria, è stata accolta dalla CTR di Catanzaro.

Motivi della decisione

L’art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal D.Lgs. 58 del 2011, di recepimento della direttiva 2008/6/CE, sancisce che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:

a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge n. 890 del 1982, e successive modificazioni;

b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1982.

Dal tenore della suddetta disposizione i giudici del capoluogo calabrese desumono che solo i servizi diversi da quelli affidati in via esclusiva possono essere svolti “anche da soggetti diversi dal fornitore del servizio universale”, mentre nella fattispecie in esame “si tratta di atto giudiziario” la cui notifica è affidata unicamente al fornitore del servizio universale: l’art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal D.Lgs. 58 del 2011, si riferisce, infatti alle “notificazioni degli atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982” e quindi alle notificazioni a mezzo poste fatte tramite ufficiale giudiziario.

Ciò si spiega perché, in caso di utilizzo del servizio universale, l’avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c., mentre nessuna presunzione di veridicità può essere attribuita alle attestazioni riguardanti la consegna del plico da parte degli agenti di un servizio di posta privato.

La Corte di Cassazione ha affermato, in proposito, che: “L’incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell’agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redati non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Ne consegue che, pur nei casi in cui la legge consente la notificazione direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell’atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della data di consegna del plico non è idonea a far decorrere il termine iniziale per proporre impugnazione” (Cass. sez. VI, 30.1.2014 n. 2035).

Secondo l’insegnamento della Cassazione, quindi, l’incaricato del servizio di posta privata non può attestare, con atto di fede privilegiata, l’avvenuta notifica in una certa data del plico raccomandato, con l’ovvia conseguenza che, in tal caso, non sussiste giuridica certezza in ordine alla data in cui è stata effettuata la notifica dell’atto.

(fonte Fiscal News)

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