In relazione all’attività di assistenza fiscale, il D.Lgs n. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) interviene sul DM n. 164/1999 (“Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale”):
– modificando taluni termini che scandiscono le operazioni di assistenza fiscale (art. 4, commi 2 e 3);
– introducendo requisiti più stringenti per l’attività di assistenza fiscale, al fine di garantire adeguati livelli di servizio e l’idoneità tecnico organizzativa dei CAF (art. 35);
sull’art. 38, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 241/1997 in materia di compensi spettanti per l’attività di assistenza fiscale ai sostituti d’imposta/CAF o professionista abilitato (articolo 7).
Alla luce delle modifiche portare dal D.Lgs 175/2014 risulta completamente cambiato il calendario e gli adempimenti da porre in essere in ambito di assistenza fiscale.
Nuovi termini presentazione modello 730
L’art. 4, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 175/2014, introducono rilevanti modifiche in merito ai termini di presentazione e trasmissione delle dichiarazioni Mod. 730 (precompilato ovvero ordinario). In base alla citata disposizione viene infatti fissato al 7 luglio un unico termine valido:
– per la presentazione del Mod. 730 (precompilato) all’Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica (Fisconline);
– per la presentazione del Mod. 730 (precompilato ovvero ordinario) al proprio sostituto d’imposta o al CAF/ professionista abilitato, anche “in assenza” di sostituto d’imposta;
– per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Mod. 730 da parte dei sostituti d’imposta e dei CAF/professionisti abilitati;
– per la consegna al contribuente/sostituito, da parte dei sostituti d’imposta e dei CAF/professionisti abilitati, di copia dei Modd. 730 elaborati e dei relativi prospetti di liquidazione.
Tale consegna deve essere comunque effettuata prima della trasmissione della dichiarazione.
Soggetti privi di sostituto d’imposta
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, D.Lgs n. 175/2014, la dichiarazione precompilata può essere presentata entro il 7 luglio anche dai soggetti di cui all’articolo 51- bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ossia dai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati privi di sostituto di imposta.
A riguardo si ricorda che in base al citato art. 51-bis possono presentare il Mod. 730 i soggetti che nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione hanno percepito:
– redditi da lavoro dipendente;
– redditi di pensione;
– redditi assimilati (ad esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative agricole e piccola pesca;
– borse di studio; somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali; remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto; LSU), e non hanno un sostituto di imposta che possa effettuare il conguaglio.
La presentazione del Mod. 730 precompilato da parte di tali soggetti, sempre entro il termine del 7 luglio, può essere effettuata:
– direttamente in via telematica, attraverso il canale Fisconline dell’Agenzia delle Entrate;
– ad un CAF o professionista.
Se dalla dichiarazione del contribuente emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell’IRPEF.
Considerato che il termine per la presentazione del Mod. 730 (7 luglio) scade in data successiva rispetto al termine previsto per il versamento delle imposte “a debito” derivanti da UNICO (16 giugno), è probabile che molti contribuenti sceglieranno di versare dette imposte entro il maggior termine del 16 luglio, con maggiorazione dello 0,40% (si pensi, in particolare, a quei contribuenti che presenteranno la dichiarazione a ridosso del 16 giugno o oltre).
Flusso telematico
Come noto, il CAF o il professionista abilitato che svolge attività di assistenza fiscale è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate, anziché direttamente al sostituto d’imposta, il risultato contabile della dichiarazione, Mod. 730-4, la quale provvederà poi a comunicare i medesimi risultati al sostituto d’imposta.
Al fine di rendere possibile il passaggio di dati tra Agenzia e sostituto d’imposta, questi ultimi sono tenuti a comunicare l’utenza telematica ovvero l’intermediario presso il quale l’Agenzia deve inviare i Modd. 730-4, utilizzando un modello appositamente predisposto.
Entro lo scorso 31 marzo 2014, i sostituti d’imposta hanno effettuato la predetta comunicazione utilizzando il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 23840 del 22 febbraio 2013.
In particolare, il Decreto Semplificazioni, modificando l’articolo 16, comma 4-bis, lettera b) del DM n. 164/1999 prevede:
– l’anticipo dal 31 marzo al 7 marzo del termine entro il quale i sostituti d’imposta, tenuti ad effettuare le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale, devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’utenza telematica da utilizzare ovvero l’intermediario presso il quale inviare i Modd. 730-4;
– l’invio della predetta comunicazione unitamente alla nuova Certificazione Unica che, a partire dal 2015, il sostituto d’imposta utilizzerà per certificare i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati, nonché, per la prima volta, i redditi di lavoro autonomo e che invierà telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.
Alla luce delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni fiscali si propone il nuovo calendario rispettivamente per il sostituto d’imposta che effettuerà le operazioni di conguaglio, per il sostituto che presta anche assistenza fiscale e per i CAF o professionisti abilitati.
(fonte Fiscal News)