Per i soggetti Ires il termine previsto per il versamento delle imposte è legato:
– alla data di chiusura dell’esercizio;
– alla data di approvazione del bilancio.
Come noto, infatti, ai sensi dell’articolo 17, D.P.R. n. 435/2001, il versamento del saldo Ires e Irap deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Tuttavia, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se, nonostante il maggior termine, il bilancio non è approvato alla data prevista, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Si ricorda, infine, che i versamenti possono comunque essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Premessa
Con riferimento ai soggetti Ires, i termini di approvazione del bilancio assumono estrema rilevanza ai fini del versamento delle imposte.
L’articolo 17, D.P.R. n. 435/2001, stabilisce infatti quanto segue: Articolo 17 – Razionalizzazione dei termini di versamento “… Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. 2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Analizziamo, di seguito, alcuni casi pratici.
Caso A: Assemblea che approva il bilancio in seconda convocazione
L’esercizio sociale di Alfa Srl coincide con l’anno solare. Il bilancio relativo al periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 deve essere approvato entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea dei soci è quindi convocata per il giorno 30 aprile 2015. In data 30 aprile 2015 l’Assemblea è deserta. Il bilancio viene quindi approvato in data 5 maggio 2015.
Qual è il termine di versamento delle imposte?
In questo caso, le imposte devono essere comunque versate entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (quindi entro il 16.06.2015). Merita a tal proposito di essere richiamata la Circolare 19 giugno 2002 n. 54/E.
17.3 Termini per i versamenti
Una società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che statutariamente prevede che la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere effettuata esclusivamente nei quattro mesi, se convoca l’Assemblea in prima convocazione il 30 aprile e approva il bilancio in seconda convocazione l’8 maggio 2002, deve eseguire il versamento delle imposte entro il 20 maggio od entro il 20 giugno (fatta salva in tutte e due le ipotesi la possibilità di eseguire il pagamento nei 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,40 per cento)? In sostanza, nel caso di specie il bilancio deve intendersi approvato “nei termini di legge”? Benché il quesito risulti formulato non correttamente si evidenzia che i contribuenti obbligati ad approvare il bilancio entro l’ordinario termine di quattro mesi dalla data di chiusura del periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 63 del 2002, devono versare le imposte a saldo ed in acconto risultanti dalle dichiarazioni relative all’IRPEG ed all’IRAP, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, senza alcuna maggiorazione, ovvero entro trenta giorni da tale data con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Ne consegue che se una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è obbligata ad approvare il bilancio entro il 30 aprile le imposte devono essere versate entro il 20 giugno senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento, a nulla rilevando se il bilancio è approvato in prima o in seconda convocazione. A nulla rileva, in particolare, per tali soggetti l’approvazione del bilancio oltre il termine statutario di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio in quanto, come si evince dal tenore letterale della norma, il termine di versamento delle imposte in tale ipotesi è sganciato dalla data di approvazione del bilancio.
Caso B: il bilancio non approvato
La società Beta Srl: – ha esercizio sociale coincidente con l’anno solare; – non beneficia di alcuna proroga per l’approvazione del bilancio. Per alcuni contrasti tra i soci, la società non riesce ad approvare il bilancio.
Anche in questo caso valgono le precisazioni in precedenza richiamate, ragion per cui le imposte dovranno essere versate sempre entro il giorno 16 del sesto mese successivo, in considerazione del fatto che il bilancio doveva essere approvato nei termini ordinari.
Caso C: la proroga dei termini
Gamma Srl, in considerazione delle previsioni statutarie e in conseguenza delle difficoltà incontrate nella predisposizione del bilancio a seguito dell’introduzione dei nuovi principi contabili OIC, può beneficiare del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio.
Art. 2364 c.c. – “Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione”.ù
Il bilancio della società Gamma Srl relativo al periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 è approvato in data 12.06.2015.
Caso D: bilancio non approvato nel termine dei 180 giorni
Ipotizziamo ora che, sempre i soci della società Gamma non siano riusciti ad approvare il bilancio nei termini previsti. Il bilancio viene quindi approvato il 10.07.2015. Ricordiamo, a tal proposito, che l’articolo 17, D.P.R. n. 435/2001, stabilisce quanto segue: “Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.”
In virtù della disposizione appena richiamata, pertanto, la società Gamma dovrà comunque versare le imposte entro il 16.07.2015.
(fonte Fiscal News)