Ammortamenti, ecco perché la quota sospesa non va annotata per il 2020 e perché da questa asseverazione giuridica nasce la necessità di trovare soluzioni operative.
Cominciamo dall’ovvio, cioè dall’enunciato. La sospensione degli ammortamenti è normata dal DL 104 del 2020 ai commi di riferimento da 7-bis a 7-quinquies. Non si tratta di gravosi legalismi, ma di una precisa linea normativa.
Se da un lato fissa la regola, dall’altro crea la necessità di applicare dei protocolli operativi da mettere a regime nel software di gestione.
TELEFISCO 2021 E LE CHIAVI DI LETTURA
Da questo punto di vista è utile anche uno storico di riferimento sulla tempistica più recente. Alcuni mesi fa, ADE con Telefisco 2021 e Assonime con la circolare numero 2 del 2021 hanno provato a far luce sulla questione.
Da questo punto di vista il know how è di certo aumentato in maniera empirica. Il dato cardine è che si era creata e permane una forte esigenza di semplificazione. Esigenza sostanziata dalla proposta che AssoSoftware ha fatto il 10 febbraio scorso all’Organismo Italiano di Contabilità.
LA SEMPLIFICAZIONE E IL COSTO STORICO
Ma qual è il cardine di questa semplificazione? Determinare le quote degli ammortamenti dopo il 2020 applicando l’aliquota al costo storico del bene di riferimento. In questo modo si arriverebbe fino all’esaurimento esistenziale del bene tenendo invariato però il criterio di calcolo.
Il vantaggio è evidente: lo sarebbe per chi usasse un software gestionale a “doppio binario” ma effettuasse il calcolo civilistico con aliquota ministeriale, invece di quello che tiene conto della sola vita residue del bene in oggetto.
IL CARDINE DELLE NORME DI BILANCIO NAZIONALI
In termini empirici la norma ha caratteristiche di base standard. I soggetti in contabilità ordinaria che fanno riferimento alle norme di bilancio nazionali hanno facoltà di non effettuare la procedura di ammortamento su immobilizzazione materiali o immateriali. Vedono questa facoltà sostanziata per l’esercizio corrente al 13 ottobre del 2020.
La deduzione andrà comunque effettuata in esercizio con modalità e contingenze normate dal Tuir e la deduzione avrà finalità sostanziale anche in casella Irap. Che significa? Che andrà effettuata variazione a diminuire nella Dichiarazione dei Redditi e dell’Irap in esercizio 2020. In perfetto sincrono con gli ammortamenti civilistici di ogni bene censito.
VARIAZIONE, DIFFERENZA, VANTAGGIO
La variazione sarà pari alla esatta differenza fra ammortamenti fiscali e civilistici. Differenza che è temporanea perché segue un filo di determinazione legato al concetto di sincronia.
Cosa comporta nel concreto questa procedura? Il determinarsi della necessità contabile di appostare imposte differite il primo anno, poi di riassorbire le stesse.
Quando? Nell’esatto momento in cui sarà evidente l’imputazione a conto della quota sospesa.
E il vantaggio lo enuncia bene Assonime. In questa maniera si crea una sorta di beneficio a bilancio, perché dallo stesso viene a mancare lo stanziamento delle quote.
IL CASO SCUOLA DI ADE SU UN BENE SIMBOLO
Ed è esattamente su questa falsariga che ADE, nel contesto di Telefisco 2021, ha sciolto molti dubbi. Lo ha fatto indicando un bene simbolo del valore di 10mila euro, acquistato nel 2019, con aliquota degli ammortamenti fiscali al 20% e vita utile pari a cinque anni.
Vediamo la casistica range per individuare uno schema operativo. Senza l’applicazione della sospensione, gli ammortamenti civilistici saranno di 2.000 euro negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Caso due: con l’applicazione della sospensione nel 2020, gli ammortamenti civilistici saranno comunque di 2.000 euro negli anni dal 2019, al 2024, essendosi allungato di un anno il periodo di ammortamento.
VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE
In questo ultimo caso il target è esemplificato in due step temporali che rappresentano gli estremi della forbice di riferimento. Nel 2020 una variazione in diminuzione nel quadro RF della dichiarazione dei redditi (e anche in quella Irap), con eventuale appostamento di imposte differite.
Nel 2024 invece una variazione in aumento nel quadro RF della dichiarazione dei redditi (e anche in quella Irap). Si ha quindi il riassorbimento delle corrispondenti imposte differite eventualmente apportate.