Il D.L. 193/2016 ha decretato la sostituzione degli studi di settore, strumento ormai obsoleto, con
l’introduzione degli Indici Sintetici di Affidabilità, in breve ISA.
Al momento, lo stato avanzamento lavori in materia di ISA è il seguente:
• D.L. 193/2016, norma di eliminazione degli studi di settore e loro sostituzione con gli ISA;
• lavori congiunti di simulazione ed approntamento dei primi 70 ISA, come meglio di seguito
specificato;
• 7 marzo 2017 riunione della Commissione degli Esperti e approvazione dei primi 70 ISA, così
come elaborati dalle simulazioni dei dati a disposizione di SOSE ed Agenzia delle Entrate;
• ad oggi, si è in attesa del provvedimento di approvazione apposito, atteso per la settimana del 20
marzo che decreterà per l’anno d’imposta 2017 l’ingresso dei primi ISA nel panorama fiscale.
Premessa
Il 7 marzo la Commissione degli Esperti si è riunita per discutere e presentare i nuovi Indici
sintetici di affidabilità fiscale, che dovrebbero dare vita a un rapporto completamente
nuovo tra Fisco e contribuenti.
Essi sostituiranno gli studi di settore, come ormai noto, nonché costituiranno il nuovo
strumento “di affidabilità” del contribuente nei confronti del Fisco.
Appare appena il caso di affermare che gli studi di settore costituiscono uno strumento di
accertamento, infatti, in funzione della loro compilazione l’Amministrazione Finanziaria si
pone obiettivo di individuare le condizioni effettive dell’operatività dell’impresa e di
determinare i ricavi ed i compensi che, con ragionevole probabilità, possono essere
attribuiti ai contribuenti.
Gli studi di settore fino ad oggi compilati, quindi costituiscono uno strumento di
accertamento nelle mani dell’Amministrazione Finanziaria, strumento accertativo che
negli anni ha subito notevoli modifiche.
Gli ISA, per contro, avranno non tanto la funzione di strumento accertativo, ma una
funzione più prettamente “premiale.
Vediamo in quale modo.
La natura premiale degli ISA
Gli ISA sono formati da una duplice categoria di indicatori:
– indicatori elementari di affidabilità che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici di ogni settore economico (commercio, manifattura, servizi ecc.) oltre che considerare il modello organizzativo di riferimento (impresa individuale o collettiva);
– indicatori elementari di anomalia che valutano incongruenze e situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferiti.
Dalla commistione di questi indici appena illustrati, nel cui dettaglio si potrà entrare solo
dopo l’emanazione di apposito provvedimento, emerge una “condizione di contribuente”
più o meno affidabile. A tale situazione, in funzione della migliore o peggiore affidabilità
fiscale del contribuente conseguono diversi livelli premiali, i quali tuttavia non sono ancora
definiti.