Acconto Imu e Tasi

Oggi, 16 giugno 2015 ricorre la scadenza di versamento dell’acconto IMU e TASI.

CALCOLO ACCONTO IMU 2015 (scadenza del 16.06.2015)

L’IMU è dovuta per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi per i quali si è protratto (N.B. 15 giorni di possesso fanno 1 mese).

SOGGETTI AL TRIBUTO:

– proprietario di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni);

– usufruttuario (nudo proprietario è esonerato);

– chi ha il diritto d’uso dell’immobile;

– il titolare del diritto di abitazione (es. coniuge superstite);

– chi ha il diritto di enfiteusi;

 – chi ha il diritto di superficie;

– il concessionario di aree demaniali;

– il locatario nel contratto di leasing immobiliare (dalla data di stipula del contratto), anche se in costruendo;

– l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale.

ESONERATI DAL TRIBUTO:

– il nudo proprietario;

– l’occupante dell’immobile (soggetto a TASI);

– la società concedente nel contratto di leasing;

– il comodatario nel contratto di comodato immobiliare;

– l’ex coniuge non assegnatario della casa coniugale.

IMMOBILI SOGGETTI A IMU:

– fabbricati di lusso, classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), anche adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;

-immobili(C/2-C/6-C/7) non pertinenza dell’abitazione principale o in numero superiore a 1 per tipologia;

– fabbricati di categoria B e C/3 C/4 e C/5;

– fabbricati della categoria C/1;

 – UFFICI: classe A/10 e fabbricati classificati in D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazioni);

 – Fabbricati del gruppo catastale D, escluso il gruppo D/5;

– fabbricati rurali abitativi (fatta eccezione per i fabbricati rurali ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale dall’imprenditore agricolo o utilizzata dai dipendenti dell’imprenditore);

 – terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti, e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola o da società agricole, in possesso della qualifica di IAP o da una società di persone costituita tra gli stessi o da società di capitali o cooperative;

 – terreni agricoli non posseduti da CD o IAP (incolti + orticelli compresi);

 – terreni concessi in affitto a terzi anche se il conduttore è IAP o CD,

 – terreni montani o collinari (verificare la lista dei comuni in base all’altitudine e il regime di esenzione in base alla qualifica di CD e IAP o meno – DM 28.11.2014).

CASO PARTICOLARE – TERRENI MONTANI

E’ ormai certo l’aumento della tassazione locale per i terreni agricoli, ricadenti in aree collinari o montane, nonostante siano stati sempre esenti da Ici e da IMU, da più di un decennio. Il D.M. del 28.11.2014, reso noto con comunicato del 01.12.2014, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, suddivide i comuni in tre fasce, in base all’altitudine:

 – quelli TOTALMENTE MONTANI in base all’elenco ISTAT: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2015 – nessun versamento è dovuto il 16.06.2015;

– quelli PARZIALMENTE MONTANI in base all’elenco ISTAT, i terreni agricoli, posseduti dai contribuenti che hanno la qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, ricadenti in tali comuni rimarranno esenti da IMU nel 2015; coloro che non posseggono tale qualifica dovranno versare l’intera imposta entro il 16.01.2015;

– quelli NON MONTANI: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni, rimarranno soggetti a IMU nel 2015.

ALIQUOTE: Per l’acconto 2015 si utilizzano le aliquote e le detrazioni approvate dai Comuni nel 2014 (con possibilità, però, di utilizzare quelle già adottate per il 2015 se più favorevoli) e si calcola l’acconto in misura pari al 50% di quanto ottenuto su base annuale, in virtù della regola che impone di effettuare il versamento in due rate di pari importo.

VERSAMENTO:

– F24 (con le NUOVE regole applicabili dal 01.10.2014);

 – BOLLETTINO POSTALE (senza limiti di importo).

REGOLE PER I VERSAMENTI CON F24 (DAL 01.10.2014)  

F24· > 1.000 euro non pre-compilato dal comune -> home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE  F24· > 1.000 euro pre-compilato dal comune -> cartaceo o home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE  

F24· < o = 1000 euro -> cartaceo o home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE  

F24 con compensazioni di crediti parziali -·> home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE  

F24 a zero -·> solo canale telematico ENTRATEL/FISCONLINE

IMPORTO MINIMO

La soglia minima per l’esigibilità di ogni tributo locale è contemplata dall’art. 1, co. 168, della L. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007), che opera anche ai fini dell’Imu. Secondo tale norma, gli enti locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 25 della Legge 289/2002 (c.d. Finanziaria 2003), stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi, fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono eseguiti. In caso di mancata delibera, si applica l’art. 25 della L. 289/2002, che fissa l’importo a 12 euro. Dunque, la disciplina prevista dall’art. 25 della L. 289/2002 si applica esclusivamente qualora l’ente locale non provveda a stabilire un importo minimo di versamento per ogni tributo (Imu, TARI, imposta sulla pubblicità, ecc.) dovuto da ciascun soggetto passivo. Il limite di 12 euro rappresenta l’importo minimo dell’imposta complessivamente dovuta. Per esempio, se l’imposta dovuta, acconto più saldo, è pari a 11 euro, il contribuente non deve eseguire alcun versamento. Qualora, invece, l’imposta da versare in sede sia di acconto, sia a saldo, fosse di 11 euro per rata, il contribuente dovrà eseguire il pagamento soltanto a saldo di 22 euro. Il D.L. n. 16/2012 aveva previsto che dal 1° luglio 2012, inoltre, non fosse possibile inviare cartelle ai contribuenti che fossero debitori di una somma inferiore a 30 euro (articolo 3, comma 10). Va detto che l’art. 1 co. 736 della L. 147/2013 stabilisce che dal 01.01.2014, le disposizioni dell’art. 3, co. 10 del D.L. 16/2012, non si applichino ai tributi regionali e locali.

Arrotondamento degli importi

Come va effettuato l’arrotondamento degli importi da indicare nell’F24? Si applica la regola dell’arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi o per eccesso se superiore a tale importo.

L’arrotondamento va effettuato per ciascun rigo del modello F24 o del bollettino, poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo.

Una volta individuato su quali immobili va pagata l’Imu, va determinata l’imposta. La rendita catastale, indicata nella visura catastale, deve essere rivalutata del 5% e poi il risultato va moltiplicato per uno dei seguenti coefficienti:

– 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box o posti auto pertinenziali) e C/7 (tettoie), con esclusione degli A/10 (uffici e studi privati);

– 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (tra cui ospedali e musei) e nelle categorie catastali C/3 , C/4 e C/5;

– 80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

 – 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, eccetto i D/5; – 55, per i fabbricati classificati in C/1. La base imponibile Imu è pari al risultato della moltiplicazione tra la rendita catastale rivalutata e il relativo coefficiente.

(fonte Fiscal News)

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