Certificazione Unica 2017

Entro il 7 marzo 2017 i sostituti d’imposta devono trasmettere, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi relativi al periodo d’imposta 2016.

I soggetti obbligati all’invio

Sono tenuti all’invio della Certificazione Unica:

  • Coloro che nell’anno 2016 hanno corrisposto:
  • Somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, quali le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi, le ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, le ritenute sui corrispettivi dovuti sul condominio all’appaltatore e le ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato;
  • Contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail;
  • Somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che non sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps;
    • I titolari di posizione assicurativa Inail che devono comunicare i dati relativi al personale assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali ed ai lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria;
    • Le Amministrazioni sostituti d’imposta iscritte alle gestioni confluite nell’Inps gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’Inps gestione Dipendenti Pubblici.

Le modalità di presentazione

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Tale flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

La scadenza di invio della Certificazione Unica

I sostituti d’imposta devono trasmettere, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le Certificazioni entro il 7 marzo 2017.
Successivamente, entro il 31 marzo 2017, ai soggetti percipienti dei redditi certificati devono essere rilasciate le Certificazioni Uniche Sintetiche.

La correzione di eventuali errori contenuti nella CU

La Certificazione Unica già presentata, prima della scadenza del termine di presentazione, può essere:

  • Annullata, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio del modello;
  • Sostituita, compilando una nuova Certificazione comprensiva delle modifiche e barrando la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio del modello.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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